1. I cooperanti con contratto di breve durata per i periodi di servizio svolti nei Paesi in via di sviluppo sono soggetti alla vigilanza del capo della rappresentanza italiana competente per territorio, al quale comunicano l'inizio e la fine della loro attività di cooperazione.
2. I cooperanti di cui al comma 1 devono assolvere alle proprie mansioni con diligenza in modo conforme alla dignità
a) quando amministrazioni, istituti, enti od organismi per i quali i cooperanti prestano la loro opera in un determinato Paese cessano la propria attività, o la riducano tanto da non essere più in grado di servirsi della loro opera;
b) quando i cooperanti non rappresentano degnamente l'immagine dell'Italia all'estero;
c) quando le condizioni del Paese nel quale i cooperanti prestano la loro opera mutano in modo da impedire la prosecuzione della loro attività o il regolare svolgimento di essa.
4. Le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 27 possono risolvere anticipatamente i contratti di cooperazione e disporre il rimpatrio del volontario o del cooperante interessato, in caso di grave inadempienza degli impegni da questi assunti, previa comunicazione delle motivazioni alla Direzione generale e autorizzazione di questa ultima.